REGOLAMENTO COMUNALE

 

DELLE ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

 

 

INDICE

 

TITOLO I

"PRINCIPI GENERALI"

 

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Principi generali

TITOLO II

"ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE"

 

Art. 4 Requisiti

Art. 5 Abilitazione all’esercizio della attività

Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione

Art. 7 Trasferimento dell'esercizio in una diversa zona

Art. 8 Trasferimento dell'esercizio nella medesima zona

Art. 9 Trasferimento di esercizio a causa di sfratto

Art. 10 Commissione Consultiva

Art. 11 Subingresso (reintestazione)

Art. 12 Successione ereditaria

Art. 13 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

Art. 14 Esercizio dell’attività

TITOLO III

"ATTIVITA’ DI ESTETISTA"

 

Art. 15 Requisiti

Art. 16 Abilitazione all’esercizio della attività

Art 17 Contenuti della domanda di autorizzazione

Art. 18 Trasferimento dell'esercizio in una diversa zona

Art. 19 Trasferimento dell'esercizio nella medesima zona

Art. 20 Trasferimento di esercizio a causa di sfratto

Art. 21 Commissione Consultiva

Art. 22 Subingresso (reintestazione)

Art. 23 Successione ereditaria

Art. 24 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

Art. 25 Esercizio dell’attività

TITOLO IV

"DISPOSIZIONI COMUNI"

 

Art. 26 Attività di parrucchiere ed estetista esercitate allo stesso indirizzo

Art. 27 Orari

Art. 28 Unità locali ( in aggiunta alla sede principale)

 

 

 

 

TITOLO V

"NORME FINALI"

 

Art. 29 Norme transitorie

Art. 30 Sanzioni

Art. 31 Disposizioni finali

 

 

ELENCO ALLEGATI

 

  1. delimitazioni delle areE
  2. distanze minime tra esercizi per nuove autorizzazioni e trasferimenti fuori zona
  3. distanze minime in caso di trasferimenti di esercizi nella medesima zona
  4. PROTOCOLLO igienico-sanitariO PER NUOVE AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
  5. ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE
  6. ELENCO DOCUMENTAZIONE PER IL DEFINITIVO RILASCIO AUTORIZZAZIONE
  7. PLANIMETRIA DEL COMUNE - ZONIZZAZIONE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

 

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

 

 

 

Art. 2

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività:

 

  1. parrucchiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modificazioni ed integrazioni;
  2. di estetista ai sensi e per gli effetti della legge 1/1990 e della Legge Regionale n. 74/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni;.

 

  1. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

 

  1. delimitazioni delle aree e cartografie
  2. distanze minime tra esercizi in caso di nuove autorizzazioni o trasferimenti fuori zona
  3. distanze minime tra esercizi in caso di trasferimenti nella stessa zona
  4. protocollo igienico-sanitario per nuove autorizzazioni per attività di parrucchiere e di estetista.

 

  1. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
  2. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell’art. 1 della Legge 161/1963 e dell’art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 74/1994, si applicano a qualunque soggetto eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

 

 

Art. 3

Principi generali

  1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

 

  1. Principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione;
  2. Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990;
  3. Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell’art. 1 della legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

  1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:

 

  1. nella Legge 161/1963;
  2. nella Legge 443/1985;
  3. nella Legge 1/1990;
  4. nella Legge Regionale n. 74/1994;

 

3. E’ sempre ammessa l’autocertificazione, da parte dell’interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali.

 

 

 

TITOLO II

ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE

 

 

Art. 4

Requisiti

 

  1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l’attività di parrucchiere occorre:

 

  1. il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963;
  2. il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
  3. il rispetto delle distanze di cui all’allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio similare autorizzato;
  4. la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all’allegato d) del presente regolamento con destinazione d'uso artigianale o commerciale;
  5. possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 5 commi 1 o 2.

 

  1. E’ comunque vietato l’esercizio dell’attività in forma ambulante.
  2. E’ consentito l’esercizio dell’attività presso il domicilio del cliente, purché i locali adibiti all’attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all’allegato d) del presente regolamento.


Art. 5

Abilitazione all’esercizio della attività

 

  1. L’apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale.
  2. Il subingresso senza modifiche dei locali e la cessazione dell’attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna all'Ufficio URP del Comune, attestata dal protocollo di accettazione e protocollo generale, della comunicazione contenente gli elementi e la documentazione utile.
  3. L’ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato, comunque comunicanti internamente, senza che vengano aperti altri ingressi al pubblico, contraddistinti con ulteriore numero civico.
  4. Nel caso di ampliamento in locali dotati di preesistenti aperture, deve essere impedito l’accesso dalle medesime da parte del pubblico, per non incidere sulle distanze.

     

     

    Art. 6

    Contenuti della domanda di autorizzazione

     
    1. La domanda di autorizzazione, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet del Comune deve contenere:

 

  1. dati anagrafici del richiedente;
  2. dati dell’impresa;
  3. certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell’impresa o del direttore d’azienda ai sensi della legge 161/1963;
  4. eventuale certificato o autocertificazione attestante l’iscrizione al registro delle imprese artigiane;
  5. ubicazione dei locali nei quali si svolge l’attività e loro disponibilità;
  6. dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all’allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;

 

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all’allegato e).

3. La domanda priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), e/o della documentazione indicata è inidonea a produrre gli effetti abilitativi all’esercizio dell’attività.

4. Per la cessazione dell’attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e la restituzione della licenza in originale.

5. L’Ufficio preposto, ricevuta la domanda potrà chiedere all’interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall’interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc…).

6. Dopo il completamento della produzione di tutta la documentazione necessaria, l'istanza di nuova autorizzazione (o trasferimento in nuovi locali o ampliamento con aggiunta di nuovi numeri civici) viene esaminata dalla Commissione di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento. L'esame della domanda deve avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo, ai sensi del DPR 26.4.1992 n. 300. Delle risultanze di tale esame viene data comunicazione all’interessato e, qualora la domanda riceva parere favorevole, verrà richiesta la documentazione necessaria per l’ottenimento del parere sanitario.

 

 

Art. 7

Trasferimento dell'esercizio in una diversa zona

 

1. Il trasferimento di un esercizio in diversa zona è sottoposto ad autorizzazione del Dirigente, sentito il parere della commissione comunale di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

2. Il trasferimento può essere concesso nel rispetto delle distanze minime fissate per la zona di destinazione, oltre ad ogni altro requisito richiesto dal presente regolamento.

3. In deroga a quanto stabilito, nel caso in cui l'esercizio che si trasferisce sia un'attività esistente da almeno tre anni e per analogo periodo sia stata esercitata nel medesimo locale, questo può trasferirsi in altra zona, ponendosi ad una distanza che non dovrà comunque essere inferiore a metri lineari 200 (misurati secondo il percorso pedonale più breve) dall'esercizio più prossimo.

4. Nell’effettuare il percorso, di cui al comma 2., non si tiene conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, mentre si deve necessariamente tenere conto degli ostacoli naturali o artificiali a carattere permanente quali muretti di recinzione, aiuole, corsi d’acqua e simili.

 

 

Art. 8

Trasferimento di esercizio all'interno della medesima zona

 

1. Il trasferimento di un esercizio esistente all'interno della stessa zona è sottoposto all'autorizzazione del Dirigente, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Il trasferimento è concesso purché la distanza che intercorrerà tra la nuova sede e il negozio concorrente più vicino non risulti inferiore alla distanza originariamente esistente fra l'esercizio da trasferire e l'esercizio più vicino alla vecchia sede.

  1. In ogni caso deve essere sempre rispettato un minimo di distanza tra una attività e l'altra, se similari, che viene fissata secondo la tabella di cui all'allegato c) del presente Piano, sempre misurata secondo il percorso pedonale più breve.
  2. Qualora l'attività similare più vicina all'ubicazione di un nuovo locale sia in diversa zona, la distanza da rispettare è data dalla media matematica prevista nelle due zone.
  3. Qualora la distanza dalla vecchia sede al negozio similare più vicino sia superiore a 200 metri lineari e l'attività che si intende trasferire sia stata esercitata per almeno tre anni nel medesimo locale, il trasferimento può avvenire ad una distanza che non dovrà comunque essere inferiore a metri lineari 200 (misurati secondo il percorso pedonale più breve) dall'esercizio più prossimo.
  4. Si può derogare al rispetto della distanza minima prevista dal comma 3 quando si andrà ad ottenere un miglioramento della distanza rispetto al negozio concorrente più vicino e contemporaneamente non si verificherà che un terzo parrucchiere venga a trovarsi al di sotto della distanza minima prevista dal comma 3.

 

 

Art. 9

Trasferimento di esercizio a causa di sfratto

 

 

 

Art. 10

Commissione Consultiva

 

1. La Commissione Comunale di cui all'art. 2 della legge 14.2.1963 n. 161 come modificato dalla legge 23.12.1990 è presieduta dal Dirigente del settore Commercio ed attività produttive ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulla redazione ed applicazione del presente regolamento, sulle nuove autorizzazioni e sui trasferimenti.

2. Dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova Commissione.

3 Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il parere deve essere deliberato dalla maggioranza dei presenti.

4. In caso di espressione di parere favorevole da parte della Commissione circa le domande di nuova autorizzazione, trasferimenti in nuovi locali e nel caso di ampliamenti di locali esistenti con altri locali aventi diverso numero civico, l'Ufficio proseguirà con l'istruttoria della domanda richiedendo il parere della Azienda USL competente per territorio.

5. Le distanze, autocertificate dai richiedenti, saranno verificate dal personale addetto della Polizia Municipale. Tale verifica potrà avvenire anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione. La mancanza della distanza minima necessaria, misurata secondo il percorso pedonale più breve, costituisce motivo di revoca della autorizzazione se già rilasciata.

6. Nel caso in cui la Commissione vada deserta il parere si intende acquisito e, in presenza dei presupposti di legge, si dà seguito al procedimento.

 

 

Art. 11

Subingresso (reintestazione)

 

  1. Il subentrante (per atto tra vivi) deve comunicare al Comune entro 60 giorni dalla stipula dell'atto notarile, il subentro nell'attività. In tale comunicazione deve, inoltre, autocertificare la sussistenza dei requisiti professionali, morali, e gli estremi del rogito notarile con la registrazione.
  2. L’autocertificazione può riferirsi anche alla struttura del locale ove viene esercitata l'attività, qualora non siano state effettuate modifiche sostanziali in relazione alla struttura del locali.

 

 

Art. 12

Successione ereditaria

 

  1. In caso di morte dell’intestatario dell’autorizzazione, gli eredi potranno continuare l’attività per un quinquennio, secondo le norme stabilite dalla legge n. 443 del 08.08.1985, art. 5, comma 3.
  2. Decorso il quinquennio, l’autorizzazione potrà essere revocata, salvo che l’erede o la maggioranza dei legittimi eredi non comprovino il possesso dei requisiti professionali necessari.

 

 

Art. 13

Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

 

  1. L’Ufficio Commercio, ove emerga la mancanza o il venire meno di taluno dei requisiti di cui all’art. 4 nei procedimenti autorizzatori, assegna all’interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l’attività non potrà essere autorizzata; in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
  2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:

 

  1. i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda;
  2. la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) e b);

 

  1. L’interessato decade dal diritto di esercitare l’attività ove:

 

  1. non attivi l’esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di comunicazione del subingresso;
  2. chiuda l’esercizio per oltre tre mesi consecutivi per ingiustificata causa;
  3. nei casi previsti dal comma 1.

 

Art. 14

Esercizio dell’attività

  1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 4.
  2. I parrucchieri, nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure.
  3. I parrucchieri esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l’attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
  4. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:

 

 

 

 

 

Art. 16

Abilitazione all’esercizio della attività

 

  1. L’apertura, il trasferimento di sede e le modifiche dei locali possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale.
  2. Il subingresso senza modifiche dei locali, la cessazione dell’attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna all’Ufficio URP del Comune, attestata dal protocollo di accettazione e protocollo generale, della comunicazione contenente gli elementi e la documentazione utile.
  3. L’ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato, comunque comunicanti internamente, senza che vengano aperti altri ingressi al pubblico, contraddistinti con ulteriore numero civico.
  4. Nel caso di ampliamento in locali dotati di preesistenti aperture, deve essere impedito l’accesso dalle medesime da parte del pubblico, per non incidere sulle distanze.

 

 

Art. 17

Contenuti della domanda di autorizzazione

 

  1. La domanda di autorizzazione, da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet del Comune deve contenere:

 

 

 

 

Art. 18

Trasferimento dell’esercizio in una diversa zona

 

  1. Il trasferimento di un esercizio in diversa zona è sottoposto ad autorizzazione del Dirigente sentito il parere della commissione comunale di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
  2. Il trasferimento può essere concesso nel rispetto delle distanze minime fissate per la zona di destinazione, oltre ad ogni altro requisito richiesto dal presente regolamento.
  3. In deroga a quanto stabilito, nel caso in cui l’esercizio che si trasferisce sia un’attività esistente da almeno tre anni e per analogo periodo sia stata esercitata nel medesimo locale, questo può trasferirsi in altra zona, ponendosi ad una distanza che non dovrà comunque essere inferiore a metri lineari 200 (misurati secondo il percorso pedonale più breve) dall’esercizio più prossimo.

 

 

Art. 19

Trasferimento di esercizio all’interno della medesima zona

 

  1. Il trasferimento di un esercizio esistente all'interno della stessa zona è sottoposto all'autorizzazione del Dirigente, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 21 del presente regolamento.
  2. Il trasferimento è concesso purché la distanza che intercorrerà tra la nuova sede e il negozio concorrente più vicino non risulti inferiore alla distanza originariamente esistente fra l'esercizio da trasferire e l'esercizio più vicino alla vecchia sede.
  3. In ogni caso deve essere sempre rispettato un minimo di distanza tra una attività e l'altra, se similari, che viene fissata secondo la tabella di cui all'allegato c) del presente Piano, sempre misurata secondo il percorso pedonale più breve.
  4. Qualora l'attività similare più vicina all'ubicazione di un nuovo locale sia in diversa zona, la distanza da rispettare è data dalla media matematica prevista nelle due zone.
  5. Qualora la distanza dalla vecchia sede al negozio similare più vicino sia superiore a 200 metri lineari e l'attività che si intende trasferire sia stata esercitata per almeno tre anni nel medesimo locale, il trasferimento può avvenire ad una distanza che non dovrà comunque essere inferiore a metri lineari 200 (misurati secondo il percorso pedonale più breve) dall'esercizio più prossimo.
  6. Si può derogare al rispetto della distanza minima prevista dal comma 3 quando si andrà ad ottenere un miglioramento della distanza rispetto al negozio concorrente più vicino e contemporaneamente non si verificherà che un terzo parrucchiere venga a trovarsi al di sotto della distanza minima prevista dal comma 3.

 

 

Art. 20

Trasferimento di esercizio a causa di sfratto

 

1. All’impresa che risulti in possesso di sfratto esecutivo idoneamente documentato, esclusi i casi di sfratto per morosità o risoluzione consensuale del contratto di locazione, è consentito un abbattimento del 50% della distanza che sarebbe altrimenti prevista dall’esercizio similare più vicino, purché il trasferimento dell’esercizio avvenga nell’ambito della stessa zona di piano e mantenga sempre un minimo di distanza dall’esercizio similare più prossimo, come indicato dall’art. 19, commi 3 e 6.

 

 

Art. 21

Commissione Consultiva

 

  1. La Commissione Comunale di cui all’art. 2 della legge 14.2.1963 n. 161 come modificato dalla legge 23.12.1990 è presieduta dal Dirigente del settore Commercio ed attività produttive ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulla redazione ed applicazione del presente regolamento, sulle nuove autorizzazioni e sui trasferimenti.
  2. Dura in carica cinque anni e comunque fino all’insediamento della nuova Commissione.
  3. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il parere deve essere deliberato dalla maggioranza dei presenti.
  4. In caso di espressione di parere favorevole da parte della Commissione circa le domande di nuova autorizzazione, trasferimenti in nuovi locali (nell’ambito della stessa zona o fuori zona) e nel caso di ampliamenti di locali esistenti con altri locale aventi diverso numero civico) l’Ufficio proseguirà con l’istruttoria della domanda richiedendo il parere dell’Azienda USL competente per territorio.

5. Le distanze, autocertificate dai richiedenti, saranno verificate dal personale addetto della Polizia Municipale. Tale verifica potrà avvenire anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione. La mancanza della distanza minima necessaria, misurata secondo il percorso pedonale più breve, costituisce motivo di revoca della autorizzazione se già rilasciata.

6. Nel caso in cui la Commissione vada deserta il parere si intende acquisito e, in presenza dei presupposti di legge, si dà seguito al procedimento.

 

 

Art. 22

Subingresso ( reintestazione)

 

  1. Il subentrante (per atto tra vivi) deve comunicare al Comune entro 60 giorni dalla stipula dell'atto notarile, il subentro nell'attività. In tale comunicazione deve inoltre autocertificare la sussistenza dei requisiti professionali, morali, e gli estremi del rogito notarile con la registrazione.
  2. L’autocertificazione può riferirsi anche alla struttura del locale ove viene esercitata l'attività, qualora non siano state effettuate modifiche sostanziali in relazione alla struttura del locali .

 

 

Art. 23

Successione ereditaria

 

  1. In caso di morte dell’intestatario dell’autorizzazione, gli eredi potranno continuare l’attività per un quinquennio, secondo le norme stabilite dalla legge n. 443 del 08.08.1985, art. 5, comma 3.
  2. Decorso il quinquennio, l’autorizzazione potrà essere revocata, salvo che l’erede o la maggioranza dei legittimi eredi non comprovino il possesso dei requisiti professionali necessari.

 

 

Art. 24

Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza

 

 

a) non attivi l’esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell’attività;

b) chiuda l’esercizio per oltre tre mesi consecutivi per ingiustificata causa;

c) nei casi previsti dal comma 1.

 

Art. 25

Esercizio dell’attività

  1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 15.
  2. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l’attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
  3. Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:

 

a) la autorizzazione, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;

b) l’orario di apertura e di chiusura e le tariffe delle prestazioni praticate.

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

Art. 26

Attività di parrucchiere e di estetista esercitate allo stesso indirizzo

1. Qualora l’attività di parrucchiere e di estetista vengano svolte allo stesso indirizzo, la sala di aspetto ed i servizi igienici possono essere in comune, ma le zone deputate ai trattamenti specifici di ciascuna attività devono essere nettamente separate. La separazione deve essere realizzata con strutture fisse.

 

 

Art. 27

Orari

 

  1. Gli orari dell’attività di parrucchiere ed estetista sono disciplinati da apposita ordinanza sindacale.
  2. Nel caso in cui l’attività di parrucchiere o di estetista si trovino all’interno di una palestra o di un centro commerciale, dovrà essere comunque rispettato l’orario previsto dall’ordinanza sindacale.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28

Unità locali ( in aggiunta alla sede principale)

 

1. Ogni unità locale deve ottenere l'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 per i Parrucchieri e dall'art. 15 per gli estetisti.

 

2. Per ogni unità locale deve essere designata, da parte del titolare, una persona, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 161/93, 1/90 e 76/94, la quale lavori in maniera continuativa nell'unità locale (come socio, dirigente o dipendente); tale rapporto deve essere debitamente documentato.

 

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

 

Art. 29

Norme transitorie

 

  1. Tutti gli esercizi di parrucchiere ed estetista autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dotarsi delle attrezzature di cui all’allegato d) (es. armadietti, asciugamani monouso e sapone a dispenser, contenitore rigido per i rifiuti, cassetta di primo soccorso ecc…) entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. I requisiti strutturali di cui all’allegato d) non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell’autorizzazione comunale anche nel caso di subingresso.

 

 

Art 30

Sanzioni

 

1. Per la violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato e fatte salve sanzioni previste da norme di legge, le seguenti sanzioni:

 

  1. per l'esercizio della attività senza qualificazione professionale, sanzione da Euro 1.000 a Euro 6.000.
  2. per l'esercizio della attività senza autorizzazione del Sindaco, sanzione da Euro 1.000 a Euro 6.000.
  3. per il mancato rispetto dell'orario giornaliero comunicato al Comune e redatto nel rispetto della specifica Ordinanza Sindacale: sanzione da Euro 200 a Euro 1.200.
  4. per l'apertura al pubblico dell'attività in un giorno indicato " non lavorativo" da specifica Ordinanza sindacale: sanzione da Euro 500 a Euro 1.500.
  5. Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento è punita con la sanzione da Euro

500 a Euro 1.500.

 

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) il Dirigente dispone la chiusura dell'esercizio condotto abusivamente.

3. In caso di particolare gravità o recidiva nelle violazione di cui al presente regolamento il Dirigente può sospendere l'autorizzazione fino ad un massimo di 30 giorni.

 

 

 

Art. 31

Disposizioni finali

 

1. Ove manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l’incolumità degli utenti, l’Ufficio Commercio, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell’attività.

2. I termini di tre mesi previsti dagli articoli 13 e 24 possono essere prorogati, su richiesta dell’interessato e per una sola volta, per un massimo di sei mesi complessivi per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell’interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.

3. La decadenza non opera nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l’attività, sfratto qualora l’interessato comunichi all’Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.

4. La Commissione Comunale è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle modifiche ed integrazioni al presente regolamento comunale.

5. E’ abrogato il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di parrucchieri e mestieri affini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.06.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.

6. Il Regolamento ha validità quinquennale e può essere aggiornato nelle sue parti anche prima della scadenza, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

 

Allegato A

 

 

delimitazioni delle aree

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento il territorio comunale del Comune di Empoli è suddiviso in 6 aree rappresentate da:

 

 

ZONA N.

ZONA

1

Centro storico
 

Esterno centro storico

2

Carraia, Cascine, Ponzano
 

Corniola, Pozzale, Casenuove

3

Monterappoli
 

Pip Pontorme
 

Pontorme

4

Serravalle, Cortenuova
 

Villanova
 

Arno Vecchio, La Tinaia
 

Ospedale Avane, Santa Maria, Empoli vecchio

5

Vitiana, Pagnana , Marcignana
 

Castelluccio, Terrafino

6

Ponte a Elsa, Brusciana
 

Fontanella, Sant'Andrea

 

 

Le delimitazioni delle aree sono indicate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

 

Allegato B

 

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

DI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

In casi di nuova autorizzazione o trasferimenti fuori zona

di esercizi con meno di tre anni di anzianità di Licenza.

 

 

ZONA N.

ZONA

Distanze (metri)

1

Centro storico

220
 

Esterno centro storico
 
 

Carraia ,Cascine , Ponzano
 

2

Corniola, Pozzale, Casenuove

300
 

Vitiana, Pagnana, Marcignana
 

3

Monterappoli

450

Pip Pontorme
 

Pontorme
 

4

Serravalle, Cortenuova

350
 

Villanova
 
 

Arno Vecchio, La Tinaia
 
 

Ospedale Avane, Santa Maria, Empoli vecchio
 

5

Vitiana, Pagnana , Marcignana

350

Castelluccio, Terrafino

6

Ponte a Elsa, Brusciana

450

Fontanella, Sant'Andrea

 

Qualora l’attività similare più vicina all’ubicazione di un nuovo locale sia in diversa zona, la distanza da rispettare è data dalla media aritmetica delle due distanze.

 

Allegato C

 

distanze minime in caso di trasferimento

di esercizi neLl'ambito della stessa zona

 

ZONA N.

Distanze (metri)

ZONA

1

20

Centro storico
 

50

Esterno centro storico
   

Carraia, Cascine, Ponzano

2

50

Corniola, Pozzale, Casenuove
   

Vitiana, Pagnana, Marcignana

3

100

Monterappoli
   

Pip Pontorme
   

Pontorme

4

50

Serravalle, Cortenuova
   

Villanova
   

Arno Vecchio, La Tinaia
   

Ospedale Avane, Santa Maria, Empoli vecchio

5

50

Vitiana, Pagnana , Marcignana
   

Castelluccio, Terrafino

6

100

Ponte a Elsa, Brusciana
   

Fontanella , sant'Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato D

PROTOCOLLO IGIENICO SANITARIO per nuove autorizzazioni per attività di BARBIERE E PARRUCCHIERE

 

  1. LOCALI

Aerazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita una aerazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (1/16 per locali oltre i 100 mq). In caso di superficie finestrata insufficiente si può integrare con areazione meccanica in grado di assicurare un sufficiente ricambio d’aria in funzione della cubatura dei locali.

Illuminazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita una illuminazione naturale attraverso una superficie illuminante pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (1/10 per locali oltre i 100 mq).

Altezza: i locali di lavoro devono avere altezza pari ad almeno mt. 3. Per altezze inferiori, e comunque fino ad un minimo di mt. 2,70 è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 del DPR 303/56 (solo in caso di ditte con più di tre addetti). Non sono ammessi locali di lavoro di altezze inferiori. Le sale di aspetto devono avere altezza minima di mt. 2,70, i corridoi, ripostigli, disimpegni, spogliatoi e servizi igienici almeno mt. 2,40.

Pavimenti e pareti: nei locali di lavoro, in quelli accessori e nei servizi igienici i pavimenti devono essere di materiale impermeabile compatto e levigato, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti devono avere una balza impermeabile e lavabile di altezza non inferiore a mt. 2 da terra.

Spazi e locali:

=> spazio di ricezione – attesa:

=> zona lavaggio capelli, dotata di poltrone e relativi lavabi;

=> zona preparazione e applicazione tinture e permanenti, ubicata in uno spazio dotato di aerazione naturale diretta o impianto di estrazione forzata dell’aria. Tali operazioni possono essere svolte nella zona lavaggio purché la stessa disponga dei medesimi requisiti di aerazione;

=> zona operativa con poltrone-lavoro per rasatura, taglio, acconciatura, eventualmente con caschi asciugacapelli. Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate di lavabo, distributore di sapone liquido e salviette a perdere e corredate dell’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si utilizzino strumenti acuminati o taglienti non monouso;

=> locale o zona ripostiglio di almeno 2 mq. aerato anche artificialmente, da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria pulita e sporca (in scaffali separati), del contenitore per rifiuti;

=> locale apposito o cabina per attività di manicure o pedicure estetica, dotato di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere e corredato dell’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione di lime e strumenti taglienti non monouso. Le cabine devono avere tramezzature ad altezza di mt. 2, e superfici lavabili. La sola attività di manicure può essere prestata alla poltrona-lavoro, purché vicina ad un lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere e garantendo l’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione di lime e strumenti taglienti;

=> servizio igienico di almeno 2 mq con wc e lavabo, con balza lavabile fino a 2 mt. di altezza, con aerazione naturale o sistema di estrazione forzata dell’aria. Non è necessario l’antibagno.

 

2. ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

Tutte le superfici orizzontali (mobili d’arredo, piani di lavoro) devono essere lavabili e disinfettabili.

Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile corrente calda e fredda.

Poltrone e sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile.

L’esercizio deve disporre di armadietti o guardaroba (in materiale lavabile e disinfettabile) per il deposito della biancheria pulita, di un numero di asciugamani sufficiente a garantire l’uso individuale, nonché di un contenitore (in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio) per la biancheria sporca.

L’esercizio deve disporre di armadietti a doppio scomparto, per tutti gli addetti, per riporre separatamente gli abiti di lavoro e quelli personali.

Il contenitore per rifiuti deve essere in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio.

 

  1. IMPIANTI ELETTRICI

    L’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (L. 186/68), delle norme sulla sicurezza degli impianti (L. 46/90) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (DPR 547/55).

  2. STERILIZZATORI ELETTRICI A CALORE

    Gli sterilizzatori elettrici a calore (stufe a secco, autoclavi, sfere di quarzo) utilizzati nelle procedure per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica, devono essere corrispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55, norme CEI ed UNI.

  3. CONDUZIONE IGIENICA E DI SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ

    - Tutti i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, e le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere e di capelli negli ambienti;

    - Le spazzole ed i pettini devono essere lavati e disinfettati al termine di ogni turno di lavoro: gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni cliente;

    - Il personale dell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare una sopraveste pulita di colore chiaro;

    - Devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti acuminati e taglienti non monouso, per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica;

    - I solventi ed altri prodotti volatili e infiammabili devono essere detenuti in locale aerato (ripostiglio) e in apposito contenitore chiuso;

    - Tutti i prodotti cosmetici devono essere conformi alla normativa vigente;

    - Gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti, e delle misure necessarie per prevenire i relativi danni. Eventuali danni derivati o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture e altri prodotti cosmetici, devono essere comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11;

    - Devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuali come guanti di vinile, di latex o di gomma, a seconda dei diversi utilizzi durante le varie operazioni di pulizia e disinfezione di locali eattrezzature, manicure, preparazione e applicazioni tinture;

    - A salvaguardia dei clienti: devono essere fornite chiare e complete informazioni sui trattamenti cui si sottopongono; deve essere curata l’esposizione di cartelli con raccomandazioni-avvertenze e avvisi di protezione-controindicazioni e cautele d’uso. Eventuali danni derivati o riferiti all’uso di tinture e altri prodotti cosmetici o ad altri trattamenti devono essere segnalati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.

  4. IDONEITÀ DEL PERSONALE

Ferme restando le norme vigenti per la tutela sanitaria dei lavoratori (apprendisti e minori, lavoratori dipendenti e assimilati), per tutti gli addetti devono essere verificate e aggiornate le conoscenze in merito alla conduzione igienica e di sicurezza dell’attività. sia al momento dell’inizio attività che periodicamente secondo le modalità indicate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.

 

PROTOCOLLO IGIENICO SANITARIO per nuove autorizzazioni per attività di ESTETISTA

 

  1. LOCALI

    Aerazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita una aerazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (1/16 per locali oltre 100 mq). In caso di superficie finestrata insufficiente, si può integrare con areazione meccanica in grado di assicurare un sufficiente ricambio d’aria in funzione della cubatura dei locali.

    Illuminazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita l’illuminazione naturale mediante superfici illuminanti pari almeno a 1/8 della superficie del pavimento (1/10 per locali oltre 100 mq).

    Altezza: i locali di lavoro devono avere altezza pari ad almeno mt. 3. Per altezze inferiori, e comunque fino ad un minimo di mt. 2,70 è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 del DPR 303/56 (solo in caso di ditte don più di tre addetti). Non sono ammessi locali di lavoro di altezze inferiori. Le sale di aspetto devono avere altezza minima di mt. 2,70, i corridoi, ripostigli, disimpegni, spogliatoi e servizi igienici almeno mt. 2,40. Le cabine e/o box devono avere tramezzature ad altezza di mt. 2.

    Pavimenti e pareti: nei locali di lavoro, in quelli accessori e nei servizi igienici i pavimenti devono essere di materiale impermeabile compatto e levigato, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti devono avere una balza impermeabile e lavabile di altezza non inferiore a mt. 2 da terra.

    Spazi e locali:

    => spazio di ricezione - attesa;

    => zona operativa con i posti di lavoro (poltrona o lettino per i trattamenti), dotata di lavabo, distributore di sapone liquido e salviette a perdere. Se i trattamenti e le prestazioni sono effettuate in cabine, queste devono avere pareti rivestite di materiale lavabile, lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. Le attrezzature ed apparecchi elettromeccanici devono essere disposti in modo da consentire facilità di movimento del cliente e dell’addetto, e da consentire le operazioni di pulizia. L’esposizione a raggi UV per i trattamenti abbronzanti deve avvenire in apposito locale o cabina con le caratteristiche di cui sopra, con pareti non riflettenti, ben aerato ed indicato con l’apposito simbolo;

    => locale ripostiglio di almeno 2 mq, aerato anche artificialmente, da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria pulita e sporca (in scaffali separati), del contenitore per rifiuti, nonché per il deposito degli apparecchi elettromeccanici mobili;

    => servizio igienico di almeno 2 mq con wc e lavabo, con balza lavabile fino a 2 mt. di altezza, con aerazione naturale o sistema di estrazione forzata dell’aria. Non è necessario l’antibagno;

    => locale doccia con antispogliatoio, obbligatorio qualora vengano effettuati trattamenti di massaggio manuale o strumentale e trattamenti di sauna o solarium.

    Per attività di estetica di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.

     

  2. ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

    Tutte le superfici orizzontali (mobili d’arredo, piani di lavoro) devono essere lavabili e disinfettabili.

    Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile corrente calda e fredda.

    Poltrone e sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile. I lettini di lavoro devono essere muniti di apposito rotolo di carta svolgibile ad uso individuale.

    L’esercizio deve disporre di armadietti o guardaroba (in materiale lavabile e disinfettabile) per il deposito della biancheria pulita, di un numero di asciugamani e accappatoi sufficiente a garantire l’uso individuale, nonché di un contenitore (in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio) per la biancheria sporca.

    L’esercizio deve disporre di armadietti a doppio scomparto. per tutti gli addetti, per riporre separatamente gli abiti di lavoro e quelli personali.

    Il contenitore per rifiuti deve essere in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio.

    Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la presenza del solo utente (solarium, sauna, idromassaggio) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata.

     

  3. IMPIANTI ELETTRICI

    L’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (L. 186/68), delle norme sulla sicurezza degli impianti (L. 46/90) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (DPR 547/55).

     

  4. APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO E STERILIZ-ZATORI ELETTRICI A CALORE

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’allegato della L. 1/90, devono essere rispondenti alle norme CEI vigenti in materia. Tali apparecchi devono:

- essere conformi alle relative prescrizioni di sicurezza e corredati del certificato/dichiarazione di conformità, con indicazione delle norme di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza (IMQ...);

- essere facilmente identificabili attraverso i dati di targa riportati all’esterno dell’apparecchio e nella documentazione annessa come previsto dalle norme tecniche vigenti;

- essere corredati da documentazione tecnica in lingua italiana contenente gli elementi per la corretta installazione e le indicazioni di corretto uso e manutenzione;

- essere corredati di registro per le annotazioni di revisioni e manutenzioni periodiche, nonché delle verifiche di sicurezza previste dalle norme CEI.

Gli sterilizzatori elettrici a calore (stufe a secco, autoclavi, sfere di quarzo) utilizzati nelle procedure per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica, devono essere corrispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55, norme CEI ed UNI.

 

5. CONDUZIONE IGIENICA E DI SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ

- Tutti i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, e le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere negli ambienti;

- Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed i relativi accessori devono essere regolarmente puliti e disinfettati;

- Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni cliente;

- Il personale dell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare una sopraveste pulita di colore chiaro;

- Devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti acuminati e taglienti non monouso, per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica;

- I solventi ed altri prodotti volatili e infiammabili devono essere detenuti in locale aerato (ripostiglio) e in apposito contenitore chiuso;

- Tutti i prodotti cosmetici devono essere conformi alla normativa vigente;

- Gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti, e delle misure necessarie per prevenire i relativi danni. Eventuali danni derivati o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture e altri prodotti cosmetici o all’esposizione a raggi UV, devono essere comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11;

- Devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuali come guanti di vinile, di lattex o di gomma, a seconda dei diversi utilizzi durante le varie operazioni di pulizia e disinfezione di locali e attrezzature, manicure e pedicure:

- A salvaguardia dei clienti: devono essere fornite chiare e complete informazioni sui trattamenti cui si sottopongono; deve essere curata l’esposizione di cartelli con raccomandazioni-avvertenze e avvisi di protezione-controindicazioni e cautele d’uso; devono essere forniti i mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per le saune ed occhiali di protezione UV per i solarium, ben aderenti e da sostituire appena mostrino segni di deterioramento: eventuali danni derivati o riferiti all’uso di prodotti cosmetici o all’esposizione a raggi UV o ad altri trattamenti devono essere segnalati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.

 

6. IDONEITÀ DEL PERSONALE

Ferme restando le norme vigenti per la tutela sanitaria dei lavoratori (apprendisti e minori, lavoratori dipendenti e assimilati), per tutti gli addetti devono essere verificate e aggiornate le conoscenze in merito alla conduzione igienica e di sicurezza dell’attività, sia al momento dell’inizio attività che periodicamente secondo modalità indicate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA da adottarsi in tutte le attività di parrucchiere ed estetista

NORME GENERALI

- Indossare abiti da lavoro sempre ben puliti;

- Lavarsi le mani prima e dopo ogni prestazione;

- Usare per ogni singolo cliente biancheria pulita;

- Usare guanti monouso:

a) quando si prevede la possibilità di contatto accidentale con sangue (es. manicure e pedicure);

b) durante le operazioni di pulizia e disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e disinfezione di superfici contaminate con sangue;

c) quando si hanno lesioni cutanee alle mani o ferite;

- Evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni contagiose alle mani;

- Usare quando possibile aghi, lime e strumenti taglienti monouso;

- Smaltire aghi e strumenti taglienti monouso in appositi contenitori di materiale rigido e a chiusura ermetica;

- Pulire e disinfettare gli strumenti riutilizzabili, secondo la procedura sotto indicata;

 

IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON SANGUE

- Lavare accuratamente la cute contaminata con acqua e sapone, disinfettare successivamente con prodotti a base di iodio o benzalconio cloruro;

- In caso di ferite anche minime durante i trattamenti o durante la pulizia-disinfezione degli strumenti occorre favorire immediatamente la fuoriuscita del sangue, quindi lavare e disinfettare come sopra indicato e rivolgersi al proprio medico curante o ai servizi di prevenzione della propria USL entro 24 ore;

- La biancheria macchiata di sangue deve essere accuratamente lavata ad alta temperatura;

- Qualsiasi superficie sporcata da sangue deve essere lavata con soluzione detergente e poi disinfettata;

PULIZIA, DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI

- Gli strumenti acuminati o taglienti (forbicine, aghi, lime, strizzacomedoni), qualora non monouso, prima di essere riutilizzati devono essere sottoposti ai trattamenti di pulizia, disinfezione, sterilizzazione sotto indicati. Deve essere sottoposto a tali trattamenti anche ogni altro strumento (come le forbici per taglio capelli) che sia accidentalmente venuto a contatto col sangue, anche se in modo apparentemente insignificante;

- Gli strumenti disinfettati o sterilizzati devono essere riposti in contenitori chiusi e puliti fino alla nuova utilizzazione.

Le seguenti operazioni devono essere rigorosamente effettuate nell’ordine indicato:

a) Fase preliminare (obbligatoria per non vanificare i suc’cessivi trattamenti di disinfezione o sterilizzazione)

- Immergere gli strumenti in una soluzione detergentJ-disinfettante per almeno 30 minuti. Tale soluzione deve essere sostituita ogni settimana. Per ridurre i tempi dell’operazione, possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni per 3-4 minuti;

- Lavare e spazzolare con apposito spazzolino;

- Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con carta assorbente a perdere.

b) Fase di sterilizzazione odi disinfezione ad alto livello

- Sterilizzazione con metodo fisico attraverso il calore:

> vapore sotto pressione in autoclave a 120° per almeno 20 minuti;

> calore secco in stufa a secco a 170° per due ore;

> ad alte temperature con sfere a quarzo a 230° per 2 secondi (indicata per piccoli oggetti).

oppure (per materiali non trattabili con calore)

 

- Disinfezione ad alto livello con metodo chimico:

> sodio dicloroisocianurato (composto che libera cloro), disponibile in compresse;

> cloramina (composto che libera cloro), disponibile in polvere o compresse;

> povidone iodio, normalmente in soluzione al 10%.

N.B. Gli apparecchi a raggi UV (luce blu) sono assolutamente inefficaci per la sterilizzazione o disinfezione ad alto livello, e possono essere utilizzati esclusivamente per riporre gli strumenti già trattati.

 

 

 

Allegato E

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE O ESTETISTA

 

 

Alla domanda di nuovo rilascio o trasferimento deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione (per il trasferimento solo quanto previsto dai punti 4, 5, 6):

 

  1. Copia attestato di qualificazione professionale (nel caso di attività di parrucchiere per le società artigiane occorrono le qualifiche della maggioranza dei soci, per le società non artigiane occorre la qualifica del dipendente che assume la direzione dell’azienda. Nel caso di attività di estetista per le società artigiane occorrono le qualifiche dei soci che esercitano professionalmente l’attività, e, comunque della maggioranza dei soci, mentre per le società non artigiane occorrono le qualifiche dei soci che esercitano professionalmente l’attività oppure la qualifica del dipendente che assume la direzione dell’azienda, inoltre, per qualsiasi tipo di società, devono essere qualificati anche i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività) (facoltativo);
  2. Se trattasi di società, copia dell’atto costitutivo registrato e corredato dalla copia della ricevuta di deposito presso la Camera di Commercio (facoltativo);
  3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei legali rappresentanti ai fini antimafia (Art. 10 legge 31.05.1965 N. 575 - obbligatoria per società non artigiane);
  4. Autocertificazione relativa alla misurazione delle distanze tra il nuovo negozio e le attività similari vicine (tragitto percorso ed indicazione esatta dell’attività considerata via e numero civico);
  5. Copie documenti di identità (del richiedente di tutti i soci per società di persone o dei legali rappresentanti per società di capitali).

 

 

Nel caso di subingresso:

 

  1. Copia del contratto di affitto, cessione, donazione dell’attività ecc., debitamente registrato e corredato della copia della ricevuta di deposito presso la Camera di Commercio;
  2. Originale autorizzazione del cedente l’attività;
  3. Documentazione attestante la disponibilità del fondo (se trattasi di contratti occorre una copia) oppure Copia della lettera racc. A/R con cui si comunica al proprietario del fondo la variazione avvenuta nella sua conduzione (nel caso che il contratto di affitto sia sempre valido). Nel caso l’attività venisse trasferita in altri locali, la copia dell’atto registrato attestante la disponibilità del fondo (comodato, affitto, proprietà) deve essere consegnata dopo il parere favorevole della Commissione per le attività di Parrucchiere ed Estetista;
  4. Copia attestato di qualificazione professionale (nel caso di attività di parrucchiere per le società artigiane occorrono le qualifiche della maggioranza dei soci, per le società non artigiane occorre la qualifica del dipendente che assume la direzione dell’azienda. Nel caso di attività di estetista per le società artigiane occorrono le qualifiche dei soci che esercitano professionalmente l’attività, e, comunque della maggioranza dei soci, mentre per le società non artigiane occorrono le qualifiche dei soci che esercitano professionalmente l’attività oppure la qualifica del dipendente che assume la direzione dell’azienda, inoltre, per qualsiasi tipo di società, devono essere qualificati anche i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività);
  5. Se trattasi di società, copia dell’atto costitutivo registrato e corredato dalla copia della ricevuta di deposito presso la Camera di Commercio;
  6. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei legali rappresentanti ai fini antimafia (Art. 10 legge 31.05.1965 N. 575 - obbligatoria per società non artigiane);
  7. Copie documenti di identità (del richiedente di tutti i soci per società di persone o dei legali rappresentanti per società di capitali).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato F

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL DEFINITIVO RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE O ESTETISTA

(IN CASO DI NUOVO RILASCIO, TRASFERIMENTO IN NUOVI LOCALI O MODIFICHE SOSTANZIALI APPORTATE AI LOCALI)

 

 

  1. copia atto registrato attestante la disponibilità del fondo (comodato, affitto, proprietà);
  2. documentazione attestante la destinazione d’uso dei locali;
  3. planimetria dei locali in scala 1:100 vistate da un tecnico professionista abilitato;
  4. relazione tecnica descrittiva dell’immobile, firmate da un tecnico professionista, con particolare riferimento a:

 

 

  1. schema delle fognature vistate da un tecnico professionista abilitato;
  2. progetto dell’impianto elettrico ( art. 6 legge 5.3.1990 n. 46 e art 4 punto c) del D.P.R. 447/91);
  3. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata dall’impresa installatrice e redatta sulla base dei modelli del Ministero dell’Industria (D.M. 20.02.1992 pubblicato su G.U. n. 49 del 28.02.1992). Per impianti realizzati precedentemente e non modificati, dichiarazione in tal senso del richiedente;
  4. copia denuncia all’ISPESL dell’impianto di messa a terra, quanto necessario ai sensi del DPR 547/55;
  5. copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti di riscaldamento, idrico sanitario e di condizionamento, redatti da un tecnico abilitato, ai sensi della l. 46/90;
  6. dichiarazione di agibilità o abitabilità (art. 11 legge n. 46 del 05.03.1990);
  7. Protocollo di pulizia e disinfezione di ambienti, superfici e strumenti, comprendente le precauzioni adottate perla prevenzione del contagio da malattie trasmesse per via ematica (uso di materiali a perdere, modalità di disinfezione e/o sterilizzazione ecc.), allegando scheda tecnica descrittiva dell’eventuale sterilizzatore elettrico e/o il foglietto illustrativo dei disinfettanti chimici impiegati;
  8. Scheda descrittiva relativa a ciascuna apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico, con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche, dei meccanismi di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d’uso e dei tempi di periodica revisione;
  9. Ricevuta versamento diritti sanitari.

 

 

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) 6), 7), 9), 10), 11), 12) devono essere presentati in duplice copia.

 

Successivamente il titolare dell’attività dovrà munirsi di registro infortuni e valutazione dei rischi per i lavoratori addetti (D.L. 19.09.1994 n. 626);

 

 

 

 

NB: Ai fini dell’espressione del parere igienico sanitario, nel rispetto della normativa vigente, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11 potrà richiedere ulteriori elementi conoscitivi.