REGOLAMENTO COMUNALE
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Principi generali
Art. 4 Requisiti
Art. 5 Abilitazione all’esercizio della attività
Art. 6 Contenuti della domanda di autorizzazione
Art. 7 Trasferimento dell'esercizio in una diversa zona
Art. 8 Trasferimento dell'esercizio nella medesima zona
Art. 9 Trasferimento di esercizio a causa di sfratto
Art. 10 Commissione Consultiva
Art. 11 Subingresso (reintestazione)
Art. 12 Successione ereditaria
Art. 13 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
Art. 14 Esercizio dell’attività
Art. 15 Requisiti
Art. 16 Abilitazione all’esercizio della attività
Art 17 Contenuti della domanda di autorizzazione
Art. 18 Trasferimento dell'esercizio in una diversa zona
Art. 19 Trasferimento dell'esercizio nella medesima zona
Art. 20 Trasferimento di esercizio a causa di sfratto
Art. 21 Commissione Consultiva
Art. 22 Subingresso (reintestazione)
Art. 23 Successione ereditaria
Art. 24 Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza
Art. 25 Esercizio dell’attività
Art. 26 Attività di parrucchiere ed estetista esercitate allo stesso indirizzo
Art. 27 Orari
Art. 28 Unità locali ( in aggiunta alla sede principale)
Art. 29 Norme transitorie
Art. 30 Sanzioni
Art. 31 Disposizioni finali
3. E’ sempre ammessa l’autocertificazione, da parte dell’interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all’allegato e).
3. La domanda priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), e/o della documentazione indicata è inidonea a produrre gli effetti abilitativi all’esercizio dell’attività.
4. Per la cessazione dell’attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e la restituzione della licenza in originale.
5. L’Ufficio preposto, ricevuta la domanda potrà chiedere all’interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall’interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc…).
6. Dopo il completamento della produzione di tutta la documentazione necessaria, l'istanza di nuova autorizzazione (o trasferimento in nuovi locali o ampliamento con aggiunta di nuovi numeri civici) viene esaminata dalla Commissione di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento. L'esame della domanda deve avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo, ai sensi del DPR 26.4.1992 n. 300. Delle risultanze di tale esame viene data comunicazione all’interessato e, qualora la domanda riceva parere favorevole, verrà richiesta la documentazione necessaria per l’ottenimento del parere sanitario.
1. Il trasferimento di un esercizio in diversa zona è sottoposto ad autorizzazione del Dirigente, sentito il parere della commissione comunale di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Il trasferimento può essere concesso nel rispetto delle distanze minime fissate per la zona di destinazione, oltre ad ogni altro requisito richiesto dal presente regolamento.
3. In deroga a quanto stabilito, nel caso in cui l'esercizio che si trasferisce sia un'attività esistente da almeno tre anni e per analogo periodo sia stata esercitata nel medesimo locale, questo può trasferirsi in altra zona, ponendosi ad una distanza che non dovrà comunque essere inferiore a metri lineari 200 (misurati secondo il percorso pedonale più breve) dall'esercizio più prossimo.
4. Nell’effettuare il percorso, di cui al comma 2., non si tiene conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, mentre si deve necessariamente tenere conto degli ostacoli naturali o artificiali a carattere permanente quali muretti di recinzione, aiuole, corsi d’acqua e simili.
1. Il trasferimento di un esercizio esistente all'interno della stessa zona è sottoposto all'autorizzazione del Dirigente, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. Il trasferimento è concesso purché la distanza che intercorrerà tra la nuova sede e il negozio concorrente più vicino non risulti inferiore alla distanza originariamente esistente fra l'esercizio da trasferire e l'esercizio più vicino alla vecchia sede.
1. La Commissione Comunale di cui all'art. 2 della legge 14.2.1963 n. 161 come modificato dalla legge 23.12.1990 è presieduta dal Dirigente del settore Commercio ed attività produttive ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulla redazione ed applicazione del presente regolamento, sulle nuove autorizzazioni e sui trasferimenti.
2. Dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova Commissione.
3 Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il parere deve essere deliberato dalla maggioranza dei presenti.
4. In caso di espressione di parere favorevole da parte della Commissione circa le domande di nuova autorizzazione, trasferimenti in nuovi locali e nel caso di ampliamenti di locali esistenti con altri locali aventi diverso numero civico, l'Ufficio proseguirà con l'istruttoria della domanda richiedendo il parere della Azienda USL competente per territorio.
5. Le distanze, autocertificate dai richiedenti, saranno verificate dal personale addetto della Polizia Municipale. Tale verifica potrà avvenire anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione. La mancanza della distanza minima necessaria, misurata secondo il percorso pedonale più breve, costituisce motivo di revoca della autorizzazione se già rilasciata.
6. Nel caso in cui la Commissione vada deserta il parere si intende acquisito e, in presenza dei presupposti di legge, si dà seguito al procedimento.
1. All’impresa che risulti in possesso di sfratto esecutivo idoneamente documentato, esclusi i casi di sfratto per morosità o risoluzione consensuale del contratto di locazione, è consentito un abbattimento del 50% della distanza che sarebbe altrimenti prevista dall’esercizio similare più vicino, purché il trasferimento dell’esercizio avvenga nell’ambito della stessa zona di piano e mantenga sempre un minimo di distanza dall’esercizio similare più prossimo, come indicato dall’art. 19, commi 3 e 6.
5. Le distanze, autocertificate dai richiedenti, saranno verificate dal personale addetto della Polizia Municipale. Tale verifica potrà avvenire anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione. La mancanza della distanza minima necessaria, misurata secondo il percorso pedonale più breve, costituisce motivo di revoca della autorizzazione se già rilasciata.
6. Nel caso in cui la Commissione vada deserta il parere si intende acquisito e, in presenza dei presupposti di legge, si dà seguito al procedimento.
a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda;
b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all’art. 15 comma 1 lett. a) e b).
a) non attivi l’esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell’attività;
b) chiuda l’esercizio per oltre tre mesi consecutivi per ingiustificata causa;
c) nei casi previsti dal comma 1.
a) la autorizzazione, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
b) l’orario di apertura e di chiusura e le tariffe delle prestazioni praticate.
1. Qualora l’attività di parrucchiere e di estetista vengano svolte allo stesso indirizzo, la sala di aspetto ed i servizi igienici possono essere in comune, ma le zone deputate ai trattamenti specifici di ciascuna attività devono essere nettamente separate. La separazione deve essere realizzata con strutture fisse.
1. Ogni unità locale deve ottenere l'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 per i Parrucchieri e dall'art. 15 per gli estetisti.
2. Per ogni unità locale deve essere designata, da parte del titolare, una persona, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 161/93, 1/90 e 76/94, la quale lavori in maniera continuativa nell'unità locale (come socio, dirigente o dipendente); tale rapporto deve essere debitamente documentato.
1. Per la violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato e fatte salve sanzioni previste da norme di legge, le seguenti sanzioni:
500 a Euro 1.500.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) il Dirigente dispone la chiusura dell'esercizio condotto abusivamente.
3. In caso di particolare gravità o recidiva nelle violazione di cui al presente regolamento il Dirigente può sospendere l'autorizzazione fino ad un massimo di 30 giorni.
1. Ove manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l’incolumità degli utenti, l’Ufficio Commercio, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell’attività.
2. I termini di tre mesi previsti dagli articoli 13 e 24 possono essere prorogati, su richiesta dell’interessato e per una sola volta, per un massimo di sei mesi complessivi per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell’interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.
3. La decadenza non opera nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l’attività, sfratto qualora l’interessato comunichi all’Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.
4. La Commissione Comunale è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle modifiche ed integrazioni al presente regolamento comunale.
5. E’ abrogato il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di parrucchieri e mestieri affini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.06.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.
6. Il Regolamento ha validità quinquennale e può essere aggiornato nelle sue parti anche prima della scadenza, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento il territorio comunale del Comune di Empoli è suddiviso in 6 aree rappresentate da:
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Le delimitazioni delle aree sono indicate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
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Qualora l’attività similare più vicina all’ubicazione di un nuovo locale sia in diversa zona, la distanza da rispettare è data dalla media aritmetica delle due distanze.
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PROTOCOLLO IGIENICO SANITARIO per nuove autorizzazioni per attività di BARBIERE E PARRUCCHIERE
Aerazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita una aerazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (1/16 per locali oltre i 100 mq). In caso di superficie finestrata insufficiente si può integrare con areazione meccanica in grado di assicurare un sufficiente ricambio d’aria in funzione della cubatura dei locali.
Illuminazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita una illuminazione naturale attraverso una superficie illuminante pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (1/10 per locali oltre i 100 mq).
Altezza: i locali di lavoro devono avere altezza pari ad almeno mt. 3. Per altezze inferiori, e comunque fino ad un minimo di mt. 2,70 è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 del DPR 303/56 (solo in caso di ditte con più di tre addetti). Non sono ammessi locali di lavoro di altezze inferiori. Le sale di aspetto devono avere altezza minima di mt. 2,70, i corridoi, ripostigli, disimpegni, spogliatoi e servizi igienici almeno mt. 2,40.
Pavimenti e pareti: nei locali di lavoro, in quelli accessori e nei servizi igienici i pavimenti devono essere di materiale impermeabile compatto e levigato, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti devono avere una balza impermeabile e lavabile di altezza non inferiore a mt. 2 da terra.
Spazi e locali:
=> spazio di ricezione – attesa:
=> zona lavaggio capelli, dotata di poltrone e relativi lavabi;
=> zona preparazione e applicazione tinture e permanenti, ubicata in uno spazio dotato di aerazione naturale diretta o impianto di estrazione forzata dell’aria. Tali operazioni possono essere svolte nella zona lavaggio purché la stessa disponga dei medesimi requisiti di aerazione;
=> zona operativa con poltrone-lavoro per rasatura, taglio, acconciatura, eventualmente con caschi asciugacapelli. Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate di lavabo, distributore di sapone liquido e salviette a perdere e corredate dell’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si utilizzino strumenti acuminati o taglienti non monouso;
=> locale o zona ripostiglio di almeno 2 mq. aerato anche artificialmente, da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria pulita e sporca (in scaffali separati), del contenitore per rifiuti;
=> locale apposito o cabina per attività di manicure o pedicure estetica, dotato di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere e corredato dell’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione di lime e strumenti taglienti non monouso. Le cabine devono avere tramezzature ad altezza di mt. 2, e superfici lavabili. La sola attività di manicure può essere prestata alla poltrona-lavoro, purché vicina ad un lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere e garantendo l’attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione di lime e strumenti taglienti;
=> servizio igienico di almeno 2 mq con wc e lavabo, con balza lavabile fino a 2 mt. di altezza, con aerazione naturale o sistema di estrazione forzata dell’aria. Non è necessario l’antibagno.
2. ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI
Tutte le superfici orizzontali (mobili d’arredo, piani di lavoro) devono essere lavabili e disinfettabili.
Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile corrente calda e fredda.
Poltrone e sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile.
L’esercizio deve disporre di armadietti o guardaroba (in materiale lavabile e disinfettabile) per il deposito della biancheria pulita, di un numero di asciugamani sufficiente a garantire l’uso individuale, nonché di un contenitore (in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio) per la biancheria sporca.
L’esercizio deve disporre di armadietti a doppio scomparto, per tutti gli addetti, per riporre separatamente gli abiti di lavoro e quelli personali.
Il contenitore per rifiuti deve essere in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio.
L’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (L. 186/68), delle norme sulla sicurezza degli impianti (L. 46/90) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (DPR 547/55).
Gli sterilizzatori elettrici a calore (stufe a secco, autoclavi, sfere di quarzo) utilizzati nelle procedure per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica, devono essere corrispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55, norme CEI ed UNI.
- Tutti i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, e le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere e di capelli negli ambienti;
- Le spazzole ed i pettini devono essere lavati e disinfettati al termine di ogni turno di lavoro: gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni cliente;
- Il personale dell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare una sopraveste pulita di colore chiaro;
- Devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti acuminati e taglienti non monouso, per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica;
- I solventi ed altri prodotti volatili e infiammabili devono essere detenuti in locale aerato (ripostiglio) e in apposito contenitore chiuso;
- Tutti i prodotti cosmetici devono essere conformi alla normativa vigente;
- Gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti, e delle misure necessarie per prevenire i relativi danni. Eventuali danni derivati o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture e altri prodotti cosmetici, devono essere comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11;
- Devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuali come guanti di vinile, di latex o di gomma, a seconda dei diversi utilizzi durante le varie operazioni di pulizia e disinfezione di locali eattrezzature, manicure, preparazione e applicazioni tinture;
- A salvaguardia dei clienti: devono essere fornite chiare e complete informazioni sui trattamenti cui si sottopongono; deve essere curata l’esposizione di cartelli con raccomandazioni-avvertenze e avvisi di protezione-controindicazioni e cautele d’uso. Eventuali danni derivati o riferiti all’uso di tinture e altri prodotti cosmetici o ad altri trattamenti devono essere segnalati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.
Ferme restando le norme vigenti per la tutela sanitaria dei lavoratori (apprendisti e minori, lavoratori dipendenti e assimilati), per tutti gli addetti devono essere verificate e aggiornate le conoscenze in merito alla conduzione igienica e di sicurezza dell’attività. sia al momento dell’inizio attività che periodicamente secondo le modalità indicate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.
PROTOCOLLO IGIENICO SANITARIO per nuove autorizzazioni per attività di ESTETISTA
Aerazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita una aerazione naturale attraverso una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (1/16 per locali oltre 100 mq). In caso di superficie finestrata insufficiente, si può integrare con areazione meccanica in grado di assicurare un sufficiente ricambio d’aria in funzione della cubatura dei locali.
Illuminazione: nei locali di lavoro e stazionamento clienti deve essere garantita l’illuminazione naturale mediante superfici illuminanti pari almeno a 1/8 della superficie del pavimento (1/10 per locali oltre 100 mq).
Altezza: i locali di lavoro devono avere altezza pari ad almeno mt. 3. Per altezze inferiori, e comunque fino ad un minimo di mt. 2,70 è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 del DPR 303/56 (solo in caso di ditte don più di tre addetti). Non sono ammessi locali di lavoro di altezze inferiori. Le sale di aspetto devono avere altezza minima di mt. 2,70, i corridoi, ripostigli, disimpegni, spogliatoi e servizi igienici almeno mt. 2,40. Le cabine e/o box devono avere tramezzature ad altezza di mt. 2.
Pavimenti e pareti: nei locali di lavoro, in quelli accessori e nei servizi igienici i pavimenti devono essere di materiale impermeabile compatto e levigato, facilmente lavabile e disinfettabile. Le pareti devono avere una balza impermeabile e lavabile di altezza non inferiore a mt. 2 da terra.
Spazi e locali:
=> spazio di ricezione - attesa;
=> zona operativa con i posti di lavoro (poltrona o lettino per i trattamenti), dotata di lavabo, distributore di sapone liquido e salviette a perdere. Se i trattamenti e le prestazioni sono effettuate in cabine, queste devono avere pareti rivestite di materiale lavabile, lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. Le attrezzature ed apparecchi elettromeccanici devono essere disposti in modo da consentire facilità di movimento del cliente e dell’addetto, e da consentire le operazioni di pulizia. L’esposizione a raggi UV per i trattamenti abbronzanti deve avvenire in apposito locale o cabina con le caratteristiche di cui sopra, con pareti non riflettenti, ben aerato ed indicato con l’apposito simbolo;
=> locale ripostiglio di almeno 2 mq, aerato anche artificialmente, da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria pulita e sporca (in scaffali separati), del contenitore per rifiuti, nonché per il deposito degli apparecchi elettromeccanici mobili;
=> servizio igienico di almeno 2 mq con wc e lavabo, con balza lavabile fino a 2 mt. di altezza, con aerazione naturale o sistema di estrazione forzata dell’aria. Non è necessario l’antibagno;
=> locale doccia con antispogliatoio, obbligatorio qualora vengano effettuati trattamenti di massaggio manuale o strumentale e trattamenti di sauna o solarium.
Per attività di estetica di particolare consistenza per tipologia, prestazioni effettuate e numero di addetti, potranno essere prescritti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL. ulteriori requisiti ai fini della tutela della salute e sicurezza degli addetti e della clientela.
Tutte le superfici orizzontali (mobili d’arredo, piani di lavoro) devono essere lavabili e disinfettabili.
Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile corrente calda e fredda.
Poltrone e sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile. I lettini di lavoro devono essere muniti di apposito rotolo di carta svolgibile ad uso individuale.
L’esercizio deve disporre di armadietti o guardaroba (in materiale lavabile e disinfettabile) per il deposito della biancheria pulita, di un numero di asciugamani e accappatoi sufficiente a garantire l’uso individuale, nonché di un contenitore (in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio) per la biancheria sporca.
L’esercizio deve disporre di armadietti a doppio scomparto. per tutti gli addetti, per riporre separatamente gli abiti di lavoro e quelli personali.
Il contenitore per rifiuti deve essere in materiale lavabile e disinfettabile e munito di coperchio.
Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la presenza del solo utente (solarium, sauna, idromassaggio) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata.
L’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (L. 186/68), delle norme sulla sicurezza degli impianti (L. 46/90) e delle norme per la prevenzione degli infortuni (DPR 547/55).
Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’allegato della L. 1/90, devono essere rispondenti alle norme CEI vigenti in materia. Tali apparecchi devono:
- essere conformi alle relative prescrizioni di sicurezza e corredati del certificato/dichiarazione di conformità, con indicazione delle norme di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza (IMQ...);
- essere facilmente identificabili attraverso i dati di targa riportati all’esterno dell’apparecchio e nella documentazione annessa come previsto dalle norme tecniche vigenti;
- essere corredati da documentazione tecnica in lingua italiana contenente gli elementi per la corretta installazione e le indicazioni di corretto uso e manutenzione;
- essere corredati di registro per le annotazioni di revisioni e manutenzioni periodiche, nonché delle verifiche di sicurezza previste dalle norme CEI.
Gli sterilizzatori elettrici a calore (stufe a secco, autoclavi, sfere di quarzo) utilizzati nelle procedure per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica, devono essere corrispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti dal DPR 547/55, norme CEI ed UNI.
5. CONDUZIONE IGIENICA E DI SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ
- Tutti i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, e le operazioni di pulizia devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere negli ambienti;
- Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed i relativi accessori devono essere regolarmente puliti e disinfettati;
- Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni cliente;
- Il personale dell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare una sopraveste pulita di colore chiaro;
- Devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti acuminati e taglienti non monouso, per la prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica;
- I solventi ed altri prodotti volatili e infiammabili devono essere detenuti in locale aerato (ripostiglio) e in apposito contenitore chiuso;
- Tutti i prodotti cosmetici devono essere conformi alla normativa vigente;
- Gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti, e delle misure necessarie per prevenire i relativi danni. Eventuali danni derivati o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture e altri prodotti cosmetici o all’esposizione a raggi UV, devono essere comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11;
- Devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuali come guanti di vinile, di lattex o di gomma, a seconda dei diversi utilizzi durante le varie operazioni di pulizia e disinfezione di locali e attrezzature, manicure e pedicure:
- A salvaguardia dei clienti: devono essere fornite chiare e complete informazioni sui trattamenti cui si sottopongono; deve essere curata l’esposizione di cartelli con raccomandazioni-avvertenze e avvisi di protezione-controindicazioni e cautele d’uso; devono essere forniti i mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per le saune ed occhiali di protezione UV per i solarium, ben aderenti e da sostituire appena mostrino segni di deterioramento: eventuali danni derivati o riferiti all’uso di prodotti cosmetici o all’esposizione a raggi UV o ad altri trattamenti devono essere segnalati al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.
6. IDONEITÀ DEL PERSONALE
Ferme restando le norme vigenti per la tutela sanitaria dei lavoratori (apprendisti e minori, lavoratori dipendenti e assimilati), per tutti gli addetti devono essere verificate e aggiornate le conoscenze in merito alla conduzione igienica e di sicurezza dell’attività, sia al momento dell’inizio attività che periodicamente secondo modalità indicate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11.
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA da adottarsi in tutte le attività di parrucchiere ed estetista
NORME GENERALI
- Indossare abiti da lavoro sempre ben puliti;
- Lavarsi le mani prima e dopo ogni prestazione;
- Usare per ogni singolo cliente biancheria pulita;
- Usare guanti monouso:
a) quando si prevede la possibilità di contatto accidentale con sangue (es. manicure e pedicure);
b) durante le operazioni di pulizia e disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e disinfezione di superfici contaminate con sangue;
c) quando si hanno lesioni cutanee alle mani o ferite;
- Evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni contagiose alle mani;
- Usare quando possibile aghi, lime e strumenti taglienti monouso;
- Smaltire aghi e strumenti taglienti monouso in appositi contenitori di materiale rigido e a chiusura ermetica;
- Pulire e disinfettare gli strumenti riutilizzabili, secondo la procedura sotto indicata;
IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON SANGUE
- Lavare accuratamente la cute contaminata con acqua e sapone, disinfettare successivamente con prodotti a base di iodio o benzalconio cloruro;
- In caso di ferite anche minime durante i trattamenti o durante la pulizia-disinfezione degli strumenti occorre favorire immediatamente la fuoriuscita del sangue, quindi lavare e disinfettare come sopra indicato e rivolgersi al proprio medico curante o ai servizi di prevenzione della propria USL entro 24 ore;
- La biancheria macchiata di sangue deve essere accuratamente lavata ad alta temperatura;
- Qualsiasi superficie sporcata da sangue deve essere lavata con soluzione detergente e poi disinfettata;
PULIZIA, DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI
- Gli strumenti acuminati o taglienti (forbicine, aghi, lime, strizzacomedoni), qualora non monouso, prima di essere riutilizzati devono essere sottoposti ai trattamenti di pulizia, disinfezione, sterilizzazione sotto indicati. Deve essere sottoposto a tali trattamenti anche ogni altro strumento (come le forbici per taglio capelli) che sia accidentalmente venuto a contatto col sangue, anche se in modo apparentemente insignificante;
- Gli strumenti disinfettati o sterilizzati devono essere riposti in contenitori chiusi e puliti fino alla nuova utilizzazione.
Le seguenti operazioni devono essere rigorosamente effettuate nell’ordine indicato:
a) Fase preliminare (obbligatoria per non vanificare i suc’cessivi trattamenti di disinfezione o sterilizzazione)
- Immergere gli strumenti in una soluzione detergentJ-disinfettante per almeno 30 minuti. Tale soluzione deve essere sostituita ogni settimana. Per ridurre i tempi dell’operazione, possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni per 3-4 minuti;
- Lavare e spazzolare con apposito spazzolino;
- Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con carta assorbente a perdere.
b) Fase di sterilizzazione odi disinfezione ad alto livello
- Sterilizzazione con metodo fisico attraverso il calore:
> vapore sotto pressione in autoclave a 120° per almeno 20 minuti;
> calore secco in stufa a secco a 170° per due ore;
> ad alte temperature con sfere a quarzo a 230° per 2 secondi (indicata per piccoli oggetti).
- Disinfezione ad alto livello con metodo chimico:
> sodio dicloroisocianurato (composto che libera cloro), disponibile in compresse;
> cloramina (composto che libera cloro), disponibile in polvere o compresse;
> povidone iodio, normalmente in soluzione al 10%.
N.B. Gli apparecchi a raggi UV (luce blu) sono assolutamente inefficaci per la sterilizzazione o disinfezione ad alto livello, e possono essere utilizzati esclusivamente per riporre gli strumenti già trattati.
Alla domanda di nuovo rilascio o trasferimento deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione (per il trasferimento solo quanto previsto dai punti 4, 5, 6):
Nel caso di subingresso:
I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) 6), 7), 9), 10), 11), 12) devono essere presentati in duplice copia.
Successivamente il titolare dell’attività dovrà munirsi di registro infortuni e valutazione dei rischi per i lavoratori addetti (D.L. 19.09.1994 n. 626);
NB: Ai fini dell’espressione del parere igienico sanitario, nel rispetto della normativa vigente, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 11 potrà richiedere ulteriori elementi conoscitivi.